Art. 1.
(Definizione e compiti).

      1. La rappresentanza dei militari è un organismo che interviene a pieno titolo nelle vicende delle Forze armate e del personale, curandone gli interessi generali.
      2. Gli organi collegiali della rappresentanza dei militari, di base e centrali, hanno carattere esclusivamente elettivo, operano in modo autonomo rispetto alla linea di comando e svolgono attività di proposta, consultazione e contrattazione per le materie che attengono ai trattamenti economici e giuridici del personale, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 6.
      3. Gli organi collegiali di cui al comma 2 possono relazionarsi rispettivamente con le autorità politiche nazionali, regionali, provinciali e locali per lo svolgimento delle loro attività.
      4. Gli organi collegiali di cui al comma 2 non possono trattare argomenti relativi al rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale e le eventuali ripercussioni politico-militari sulle Forze armate, all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo e all'impiego del personale.